1. Costituiscono il demanio regionale:
a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;
b) le rade e i porti;
c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legislazione vigente in materia.
2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni dichiarati connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.
a) le strade;
b) gli aerodromi;
c) gli acquedotti;
d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
f) tutti gli altri beni che la legislazione vigente assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.
4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione autonoma su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1, 2 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
5. Sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con i decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni appartenenti al demanio dello Stato i quali vanno a costituire il demanio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
7. La regione autonoma fissa con legge i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della regione autonoma, i canoni di concessione sono determinati con appositi accordi di programma.